Codice di Condotta per i dipendenti pubblici: nuovi obblighi per dirigenti e lavoratori

Attenzione a cosa si pubblica sui social

Data di pubblicazione: giovedì, 13 luglio 2023

Autore: Segreteria

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Da domani, 14 luglio 2023,  entreranno in vigore le nuove norme derivanti alla riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 con il DPR-13-giugno-2023-n.-81.pdf , che va a modificare ed integrare il dpr 62/2013 noto come codice di condotta o comportamento dei dipendenti pubblici. Sia i dirigenti scolastici che per il personale scolastico avranno nuovi obblighi di comportamento da rispettare onde evitare sanzioni disciplinari.

Nell'’articolo 54 del DLGS 165/2001( il T.U per il Pubblico Impiego) leggiamo che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, rappresenta fonte di responsabilità disciplinare. Una violazione dei doveri risulterà quindi rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile nel momento in cui le stesse responsabilità siano ricollegabili alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice possono portare anche al licenziamento del dipendente.

Secondo l’articolo 11 bis del DPR 62/2013, l'istituto di appartenenza può svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei datiattraverso i propri responsabili di struttura, mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, tenendo sempre presente il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L’articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 disciplina l'utilizzo dei dispositivi elettronici personali affermando che si potranno utilizzare i dispositivi elettronici personali allo scopo di migliorare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, si dovranno adottare le misure atte a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda gli account istituzionali è consentito l'utilizzo solo per fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. E' necessario utilizzarli esclusivamente per le finalità lavorative prestando attenzione a come vengono utilizzati, tenendo sempre presente che si agisce in un contesto perennemente riconducibile all’Istituzione scolastica quando si scrive qualsiasi mail dall’account ufficiale.L’utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti il servizio va evitato, salvo casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.

Molto chiaro il comma 3 dell’articolo 11 bis che precisa l'assoluta responsabilità del dipendente per il contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo possa essere contattato.

Dal 14 luglio 2023, quindi, sarà obbligatorio, quando si utilizza l’account istituzionale, consentire l’identificazione dell’autore del messaggio e si dovrà indicare nel testo della comunicazione anche un recapito telefonico istituzionale ove ricevere eventuali comunicazioni.

Verranno avviati procedimenti disciplinari per chi dovesse inviare messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che risultino oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione stessa. Si precisa che al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché  l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

Allo stesso tempo è espressamente vietato, come previsto dall’articolo 11 ter, del codice di condotta, l’utilizzo dei social in un modo tale che si possa ledere l’immagine della P.A. si legge che nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. In ogni caso il dipendente é tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. 

Si tratta di una norma molto stringente poiché si deve prestare attenzione su ciò che si scrive, in qualsiasi contesto, su qualsiasi fatto, evento, o riferimento a persone, attenti che il proprio pensiero per come formulato, la propria critica per come formulata, non possa nuocere non solo alla scuola, ma all’intera pubblica amministrazione. Facile prevedere  diversi contenziosi perchè si tratta di una norma che si presterà ad interpretazione, dipende se ci sarà applicazione rigida o flessibile. La giurisprudenza in passato ha ripetutamente affermato che l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione.

Sarà obbligatorio comunicare solo attraverso i canali istituzionali e adottare una social media policy prettamente dedicata al contesto scolastico, individuando quelle condotte che potrebbero danneggiare la reputazione delle amministrazioni, regolandosi in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente.

I dipendenti non possono divulgare o diffondere documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità, per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Secondo il comma 4 bis dell’articolo 13 del codice di condotta, il dirigente scolastico ha l'obbligo di curare la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura che gestisce. Il successivo comma 5 prevede anche, compatibilmente con le risorse disponibili, che il DS favorisca l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Sarà necessario formare il personale sul codice di condotta ed etica pubblica poichè, oltre al già vigente articolo 5 del codice di condotta, l'aggiunta del comma 5 bis prevede obbligatoriamente cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

Tutte queste attività formative si dovranno svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'articolo completo vi rimandiamo a Orizzonte Scuola.

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